Comitato Promotore per la richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta

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STATUTO

ARTICOLO 1 - Costituzione

Tra i Signori sopra citati è costituito un comitato denominato Comitato Promotore per la richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta “Miele del Montefeltro”.

L’ambito di attività del Comitato Promotore è la zona di competenza delle sei Comunità Montane AltaValmarecchia, Montefeltro, Catria e Nerone, Alto e Medio Metauro, Catria e Cesano, Metauro in Provincia di Pesaro e Urbino.

ARTICOLO 2 - Regolamento

Il Comitato Promotore è regolato dal presente Statuto e, per quanto non espressamente contemplato, dalle norme di legge in materia; in particolare dagli articoli 39-42 del Codice Civile.

ARTICOLO 3 - Sede

Il Comitato Promotore elegge domicilio in Urbania, presso la sede della Comunità Montana Alto e Medio Metauro, via A. Manzoni 25.

ARTICOLO 4 - Durata

Il Comitato Promotore potrà essere sciolto esclusivamente al raggiungimento dello scopo per il quale è stato costituito, ovvero dalla sopraggiunta impossibilità di conseguirlo.

ARTICOLO 5 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale del Comitato Promotore è costituito dalla somma di Euro 300,00 che i sottoscritti, in parti uguali, versano all’atto di sottoscrizione.

Il patrimonio può essere incrementato da oblazioni effettuate dai sottoscrittori, sostenitori delle iniziative in oggetto (enti pubblici, privati, sponsor, banche, fondazioni, ecc.).

Gli eventuali redditi derivanti dalla gestione di tutti i beni costituenti il patrimonio saranno interamente devoluti al conseguimento degli scopi sociali di cui all’articolo 7.

Tutte le somme di denaro saranno tenute in deposito e gestite da uno dei componenti del Comitato, nominato dal Consiglio.

ARTICOLO 6 - Partecipazione

Il Comitato può partecipare ad altre Organizzazioni ed Enti i quali, senza scopo di lucro, si propongono di contribuire direttamente o indirettamente al conseguimento degli obiettivi del Comitato stesso.

ARTICOLO 7 - Scopi

Il Comitato non ha fini di lucro e si  prefigge i seguenti scopi:

Tutelare, promuovere e valorizzare - in loco e a livello provinciale, regionale, nazionale ed estero - i prodotti apistici che i Soci producono e commercializzano in forma singola ed associata ed in particolare il “Miele del Montefeltro”;

Richiedere il riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta “Miele del Montefeltro” alla Regione ed al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Le attività del Comitato Promotore per la richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta “Miele del Montefeltro” pertanto possono includere:

la costituzione di gruppi di lavoro con esperti e consulenti per stilare progetti  da sottoporre agli Enti preposti alla valorizzazione dei prodotti tipici locali;

la raccolta di dati, documentazioni, analisi, monitoraggio delle produzioni, ecc. necessarie per il perseguimento degli scopi sociali;

la rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti apistici;

la  ricerca di finanziamenti e contributi da Enti, Sponsor e soggetti privati per la realizzazione degli scopi del Comitato;

ogni altra iniziativa o azione utile ai fini della promozione e tutela  dei prodotti apistici.

ARTICOLO 8 - Organi

Il Comitato Promotore è amministrato da un Consiglio Direttivo, d’ora in poi denominato per brevità "Consiglio".

Sono membri di diritto i costituiti, che all’unanimità possono chiamare altri soggetti a farne parte. In ogni caso il numero complessivo dei membri del Consiglio non può essere superiore a 7 (sette).

Il Comitato e il suo Consiglio sono presieduti da un Presidente nominato dal Consiglio con il voto della maggioranza dei componenti e rimane in carica per tre anni e può successivamente essere rinominato. In caso di suo impedimento di qualsivoglia natura a esercitare l’ufficio di presidenza, verrà sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio con la stessa modalità di voto del Presidente.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete anche la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Consiglio competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato, sicché detto Consiglio potrà deliberare qualsivoglia operazione ritenga opportuna per il conseguimento dello scopo di cui al precedente art. 7, comprese le compravendite e le permute di beni, l’accensione di mutui, ecc.

Tutte le deliberazioni del Consiglio concernenti principalmente la scelta delle concrete modalità di raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 7 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione può essere fatta anche per le vie brevi almeno tre giorni prima della riunione con indicazione dell’ordine del giorno da trattare.

La seduta si considera valida con la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione e con almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora una dall’altra.

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario, designato dal Consiglio stesso, su un apposito registro le cui pagine sono numerate e vidimate dal Presidente. Ogni verbale si chiude con le sottoscrizioni del Presidente, e del Segretario verbalizzante.

Il Consiglio si riunisce comunque una volta all’anno anche per deliberare sul bilancio.

L’esercizio finanziario del Comitato termina il 31 dicembre di ogni anno e il suo bilancio è approvato dal Consiglio entro il 30 maggio.

Al Presidente e ai membri del Consiglio non compete alcun compenso per l’attività svolta in quest’organo. Il Consiglio può stabilire il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai membri del Consiglio nello svolgimento delle attività in nome e per conto del Comitato.

ARTICOLO 9 - Partecipazione al comitato di soggetti promotori

Al Comitato Promotore potranno aderire, senza diritto di voto e su accettazione del Consiglio, tutte le persone che sosterranno moralmente e/o finanziariamente le iniziative del Comitato.

La Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro in qualità di Ente sostenitore del progetto di riconoscimento della DOP del Miele del Montefeltro viene rappresentata alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Comitato, dall’Assessore all’Agricoltura dell’Ente o da un suo delegato.

Il rappresentante della Comunità Montana parteciperà al Consiglio del Comitato, quale osservatore e figura di raccordo con le altre Comunità Montane promotrici dell’iniziativa.

ARTICOLO 10 - Devoluzione dei beni residui

Nel caso i fondi raccolti si rivelino insufficienti al raggiungimento dello scopo di cui all’articolo primo, ovvero lo stesso si riveli non più attuabile o lo si reputi raggiunto (in ogni caso previo accertamento deliberato all’unanimità dal Consiglio) e onorati i debiti, residuino fondi o beni, questi sono devoluti a una fondazione da decidersi, ovvero ad altro soggetto designato con deliberazione del Consiglio.

ARTICOLO 11 - Adesioni

Possono essere ammessi a far parte del Comitato Promotore i produttori e i trasformatori che effettivamente producono e/o trasformano i prodotti apistici nella zona delle sei Comunità Montane, nonché altri soggetti purchè appartenenti alla filiera.

Gli aspiranti dovranno indirizzare al Comitato un modulo di adesione appositamente predisposto.

Nel caso trattasi di persone giuridiche, dovranno essere indicate la ragione sociale, la denominazione e sede, nonché le generalità del legale rappresentante e la deliberazione dell’Organo  che autorizza l’adesione.

Entro 30 giorni dall’adesione, deliberata dal Consiglio, i produttori sono tenuti a versare la quota di adesione che verrà stabilita nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - Recesso

Il recesso è consentito all’associato dopo due anni dalla data di adesione, a condizione che ne faccia domanda tre mesi prima della data dalla quale si richiede il recesso, oppure quando entri a far parte di cooperative o altre forme associative o loro consorzi aderenti al Comitato:

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, trascorso il quale termine, il recesso si intende produttivo a tutti gli effetti. Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti del Comitato antecedentemente alla data del recesso.

ARTICOLO 13 - Riconoscimento

I costituenti si riservano la facoltà di richiedere il riconoscimento del Comitato a persona giuridica. La relativa deliberazione è assunta dal Consiglio, che demanda al Presidente lo svolgimento di quanto necessario per detto riconoscimento.

ARTICOLO 14 - Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i componenti del Comitato e tra questi ed il Comitato, qualora non composte in via bonaria, verranno risolte mediante ricorso all’arbitrato composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, in qualità di Presidente, di comune intesa, ovvero in mancanza nominato dal Presidente del Tribunale di Urbino.

ARTICOLO 15 - Spese

Le spese del presente Atto e tutte quelle accessorie e conseguenti sono a carico del patrimonio iniziale del Comitato stesso.



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Via A. Manzoni, 25 - c/o C.M. Medio e Alto Metauro - 61049 Urbania (PU)
www.mieledelmontefeltro.org - info@mieledelmontefeltro.org