Statuto
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STATUTO
ARTICOLO
1 - Costituzione
Tra
i Signori sopra citati è costituito un comitato denominato Comitato Promotore
per la richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta
“Miele del Montefeltro”.
L’ambito
di attività del Comitato Promotore è la zona di competenza delle sei Comunità
Montane AltaValmarecchia, Montefeltro, Catria e Nerone, Alto e Medio Metauro,
Catria e Cesano, Metauro in Provincia di Pesaro e Urbino.
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2 - Regolamento
Il
Comitato Promotore è regolato dal presente Statuto e, per quanto non
espressamente contemplato, dalle norme di legge in materia; in particolare
dagli articoli 39-42 del Codice Civile.
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3 - Sede
Il
Comitato Promotore elegge domicilio in Urbania, presso la sede della Comunità
Montana Alto e Medio Metauro, via A. Manzoni 25.
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4 - Durata
Il
Comitato Promotore potrà essere sciolto esclusivamente al raggiungimento dello
scopo per il quale è stato costituito, ovvero dalla sopraggiunta impossibilità
di conseguirlo.
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5 - Patrimonio
Il
patrimonio iniziale del Comitato Promotore è costituito dalla somma di Euro
300,00 che i sottoscritti, in parti uguali, versano all’atto di sottoscrizione.
Il
patrimonio può essere incrementato da oblazioni effettuate dai sottoscrittori,
sostenitori delle iniziative in oggetto (enti pubblici, privati, sponsor,
banche, fondazioni, ecc.).
Gli
eventuali redditi derivanti dalla gestione di tutti i beni costituenti il
patrimonio saranno interamente devoluti al conseguimento degli scopi sociali di
cui all’articolo 7.
Tutte
le somme di denaro saranno tenute in deposito e gestite da uno dei componenti
del Comitato, nominato dal Consiglio.
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6 - Partecipazione
Il
Comitato può partecipare ad altre Organizzazioni ed Enti i quali, senza scopo
di lucro, si propongono di contribuire direttamente o indirettamente al
conseguimento degli obiettivi del Comitato stesso.
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7 - Scopi
Il
Comitato non ha fini di lucro e si
prefigge i seguenti scopi:
Tutelare,
promuovere e valorizzare - in loco e a livello provinciale, regionale,
nazionale ed estero - i prodotti apistici che i Soci producono e
commercializzano in forma singola ed associata ed in particolare il “Miele del
Montefeltro”;
Richiedere
il riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta “Miele del Montefeltro”
alla Regione ed al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Le
attività del Comitato Promotore per la richiesta di riconoscimento della
Denominazione di Origine Protetta “Miele del Montefeltro” pertanto possono
includere:
la
costituzione di gruppi di lavoro con esperti e consulenti per stilare
progetti da sottoporre agli Enti
preposti alla valorizzazione dei prodotti tipici locali;
la
raccolta di dati, documentazioni, analisi, monitoraggio delle produzioni, ecc.
necessarie per il perseguimento degli scopi sociali;
la
rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento
delle condizioni di offerta dei prodotti apistici;
la ricerca di finanziamenti e contributi da
Enti, Sponsor e soggetti privati per la realizzazione degli scopi del Comitato;
ogni
altra iniziativa o azione utile ai fini della promozione e tutela dei prodotti apistici.
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8 - Organi
Il
Comitato Promotore è amministrato da un Consiglio Direttivo, d’ora in poi
denominato per brevità "Consiglio".
Sono
membri di diritto i costituiti, che all’unanimità possono chiamare altri
soggetti a farne parte. In ogni caso il numero complessivo dei membri del
Consiglio non può essere superiore a 7 (sette).
Il
Comitato e il suo Consiglio sono presieduti da un Presidente nominato dal
Consiglio con il voto della maggioranza dei componenti e rimane in carica per
tre anni e può successivamente essere rinominato. In caso di suo impedimento di
qualsivoglia natura a esercitare l’ufficio di presidenza, verrà sostituito dal
Vice Presidente nominato dal Consiglio con la stessa modalità di voto del
Presidente.
Al
Presidente del Consiglio Direttivo compete anche la rappresentanza legale del
Comitato di fronte ai terzi e in giudizio.
Al
Consiglio competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria
del Comitato, sicché detto Consiglio potrà deliberare qualsivoglia operazione
ritenga opportuna per il conseguimento dello scopo di cui al precedente art. 7,
comprese le compravendite e le permute di beni, l’accensione di mutui, ecc.
Tutte
le deliberazioni del Consiglio concernenti principalmente la scelta delle
concrete modalità di raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 7
sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il
Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo giudichi opportuno,
ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La
convocazione può essere fatta anche per le vie brevi almeno tre giorni prima
della riunione con indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
La
seduta si considera valida con la presenza di almeno la metà dei componenti in
prima convocazione e con almeno un terzo dei componenti in seconda
convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora una dall’altra.
I
verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario, designato dal
Consiglio stesso, su un apposito registro le cui pagine sono numerate e
vidimate dal Presidente. Ogni verbale si chiude con le sottoscrizioni del
Presidente, e del Segretario verbalizzante.
Il
Consiglio si riunisce comunque una volta all’anno anche per deliberare sul
bilancio.
L’esercizio
finanziario del Comitato termina il 31 dicembre di ogni anno e il suo bilancio
è approvato dal Consiglio entro il 30 maggio.
Al
Presidente e ai membri del Consiglio non compete alcun compenso per l’attività
svolta in quest’organo. Il Consiglio può stabilire il rimborso delle spese
sostenute dal Presidente e dai membri del Consiglio nello svolgimento delle
attività in nome e per conto del Comitato.
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9 - Partecipazione al comitato di soggetti promotori
Al
Comitato Promotore potranno aderire, senza diritto di voto e su accettazione
del Consiglio, tutte le persone che sosterranno moralmente e/o finanziariamente
le iniziative del Comitato.
La
Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro in qualità di Ente sostenitore del
progetto di riconoscimento della DOP del Miele del Montefeltro viene
rappresentata alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Comitato,
dall’Assessore all’Agricoltura dell’Ente o da un suo delegato.
Il
rappresentante della Comunità Montana parteciperà al Consiglio del Comitato,
quale osservatore e figura di raccordo con le altre Comunità Montane promotrici
dell’iniziativa.
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10 - Devoluzione dei beni residui
Nel
caso i fondi raccolti si rivelino insufficienti al raggiungimento dello scopo
di cui all’articolo primo, ovvero lo stesso si riveli non più attuabile o lo si
reputi raggiunto (in ogni caso previo accertamento deliberato all’unanimità dal
Consiglio) e onorati i debiti, residuino fondi o beni, questi sono devoluti a
una fondazione da decidersi, ovvero ad altro soggetto designato con
deliberazione del Consiglio.
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11 - Adesioni
Possono
essere ammessi a far parte del Comitato Promotore i produttori e i
trasformatori che effettivamente producono e/o trasformano i prodotti apistici
nella zona delle sei Comunità Montane, nonché altri soggetti purchè
appartenenti alla filiera.
Gli
aspiranti dovranno indirizzare al Comitato un modulo di adesione appositamente
predisposto.
Nel
caso trattasi di persone giuridiche, dovranno essere indicate la ragione
sociale, la denominazione e sede, nonché le generalità del legale
rappresentante e la deliberazione dell’Organo
che autorizza l’adesione.
Entro
30 giorni dall’adesione, deliberata dal Consiglio, i produttori sono tenuti a
versare la quota di adesione che verrà stabilita nella prima riunione utile del
Consiglio di Amministrazione.
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12 - Recesso
Il
recesso è consentito all’associato dopo due anni dalla data di adesione, a
condizione che ne faccia domanda tre mesi prima della data dalla quale si
richiede il recesso, oppure quando entri a far parte di cooperative o altre
forme associative o loro consorzi aderenti al Comitato:
Sulla
domanda di recesso delibera il Consiglio entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della domanda stessa, trascorso il quale termine, il recesso si
intende produttivo a tutti gli effetti. Il socio resta comunque vincolato per
gli impegni assunti nei confronti del Comitato antecedentemente alla data del
recesso.
ARTICOLO
13 - Riconoscimento
I
costituenti si riservano la facoltà di richiedere il riconoscimento del
Comitato a persona giuridica. La relativa deliberazione è assunta dal
Consiglio, che demanda al Presidente lo svolgimento di quanto necessario per
detto riconoscimento.
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14 - Controversie
Eventuali
controversie che dovessero insorgere tra i componenti del Comitato e tra questi
ed il Comitato, qualora non composte in via bonaria, verranno risolte mediante
ricorso all’arbitrato composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna
parte ed il terzo, in qualità di Presidente, di comune intesa, ovvero in
mancanza nominato dal Presidente del Tribunale di Urbino.
ARTICOLO
15 - Spese
Le
spese del presente Atto e tutte quelle accessorie e conseguenti sono a carico
del patrimonio iniziale del Comitato stesso.
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